Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP

Chi è l’RSPP


Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che coordini le attività della Sicurezza negli ambienti di Lavoro. Nelle Aziende più grandi e strutturate l’RSPP viene affiancato da uno o più ASPP.

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Compiti dell’RSPP e cosa offriamo


La Omnicert si assume l’incarico attraverso esplicita e formale assunzione di responsabilità con lettera di nomina per ricoprire l’incarico e la responsabilità legale di RSPP, in qualità di soggetto avente le capacità e i requisiti professionali ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 81/08; nello specifico Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, ove prevista;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81

Ricordiamo che la mancata nomina da parte del datore di lavoro del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Sei interessato ai nostri servizi?


Contattaci gratuitamente. Non vediamo l’ora di parlare dei tuoi progetti