Registro anagrafe Sicurezza

Registro Anagrafe Sicurezza – RAS

La sicurezza del fabbricato condominiale a 360°


È senza dubbio necessaria e doverosa una puntualizzazione in merito al registro anagrafe condominiale: a seguito dell’intervento sulla disciplina del condomino da parte del D.Lgs 220/2012 e del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, noto come Decreto Destinazione Italia, e per quanto qui interessa particolarmente sull’art. 1130 n. 6 del cod.civ. da parte dell’art. 1 comma 9 lettera c).

Tali interventi normativi, hanno apportato un aggravio alle attribuzioni dell’amministratore laddove dopo le parole “nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono state sottolineate anche “delle parti comuni dell’edificio”.

E’ quindi certo è che i dati della sicurezza devono essere inseriti all’interno del Registro Anagrafico del condomini, in una specifica sezione per la sicurezza, ( RAS) con particolare accortezza che tutti i dati siano immediatamente individuabili all’occorrenza da chi ha necessità di consultare il registro per qualsiasi motivo; e considerato anche che questi dati devono essere in possesso dell’amministratore, l’inserimento degli stessi dati è un preciso obbligo di legge che incombe sull’amministratore stesso.

Il nostro Intervento 


I nostri tecnici provvederanno all’elaborazione del Ras individuando :

  • I dati dell’inquadramento urbanistico e delle condizioni generali del condominio.
  • I dati riferiti al DM 37/08 e cioè alle dichiarazione di conformità degli impianti condominiali e la regolarità delle relative verifiche periodiche previste.
  • I dati relativi alla protezione dalle scariche atmosferiche.
  • I dati relativi ai campi elettro magnetici.
  • I dati relativi a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto.
  • I dati relativi alle valutazioni del rischio gas Radon.
  • I dati riferiti alla documentazione degli impianti CE ai sensi della direttiva macchine relativa ai cancelli automatizzati
  • I dati relativi all’antincendio, al nuovo DM 25/01/19, alla Certificazione dei Vigili del Fuoco se prevista, al Certificato Prevenzione Incendi ed verifica delle scadenze del rinnovo CPI nonché dei mezzi di prevenzione necessari (estintori, porte tagliafuoco, impianti antincendio e loro manutenzione.
  • I dati in ambito sanitario in presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e del rischio legionellosi degli impianti idrici, secondo il quanto previsto dalle linee guida del Ministero della Salute.
  • i dati riferiti alle verifiche periodiche previste nei vari ambiti condominiali.
  • I dati riferiti alla marcature CE in caso di impianti in spazi condominiali
  • I dati relativi alla documentazione e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 nel caso di presenza portiere.
  • I dati relativi alla verifica tecnica professionale degli appaltatori e l’elaborazione di eventuali DUVRI se previsti.
  • i dati relativi eventuali problemi degli spazi comuni quali scale, terrazzi, lastricati, passaggi comuni interni ed esterni di pertinenza, delle facciate, delle barriere architettoniche e di tutte le parti comuni in genere.
  • I dati relativi alla privacy, alla videosorveglianza e dei sistema anti-intrusione.
  • Un registro degli interventi necessari e delle scadenze programmate. 

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